
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale
per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per
l’Autonomia Scolastica
Segreteria del
Consiglio Nazionale della P.I.
MIURAOODGOS prot.n. 1304
Roma,
12.02.2009
All’On.le Ministro
S E D
E
|
Oggetto: |
Parere sullo schema di regolamento concernente la
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione. |
Adunanza del
12 febbraio 2009
IL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
|
Vista |
la nota
prot. n. 13303 del 29 dicembre 2008 ( Dipartimento per
l’Istruzione) con la quale il Ministro ha richiesto il parere del C.N.P.I.
in merito all’argomento in oggetto; |
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Visti |
gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del
16.04.1994; |
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Vista |
la relazione della Commissione redazionale,
appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di
riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto
specificato; |
dopo ampio ed approfondito dibattito:
esprime
il
proprio parere nei seguenti termini:
PREAMBOLO
Il CNPI richiama, preliminarmente, alcune questioni di
carattere generale emerse durante l’esame dello Schema di Regolamento per il
quale è stato richiesto formale parere.
Già nell’ordine
del giorno approvato all’unanimità nella seduta del 17 novembre 2008, il CNPI esprimeva,
sulle anticipazioni dei contenuti di provvedimenti che il Governo intendeva
adottare sulla scuola e che successivamente sono stati recepiti nelle leggi
n. 133 e n. 169 del 2008, “ fermo dissenso e viva preoccupazione sulle
scelte operate che, se confermate, comportano … una destrutturazione del sistema
scolastico pubblico ed una netta
riduzione quantitativa e qualitativa dell’offerta formativa”. Il CNPI
chiedeva, altresì, : “ una profonda
revisione dei provvedimenti adottati, a partire da quanto previsto per la scuola
primaria con l’introduzione dell’insegnante unico e l’orario di 24 ore
settimanali”.
Il CNPI, esaminato lo Schema di Regolamento, non può che
confermare questo orientamento integrandolo con le seguenti
valutazioni.
1.
Autonomia delle istituzioni scolastiche
A fronte di un percorso che attribuisce alle istituzioni
scolastiche autonome (DPR 275/99) prerogative in ordine alla flessibilità, alla
quota del 20% del curricolo, agli interventi compensativi e di sostegno alle
eccellenze, si prospettano misure strutturali che limitano fortemente la stessa
autonomia. E’previsto, infatti,
l’azzeramento delle compresenze e di fatto di tutte le forme di utilizzo
del personale docente in compiti diversi dall’insegnamento frontale. Una scelta
che nella scuola non solo influisce
pesantemente sulla qualità
dell’offerta formativa ma compromette il ruolo e le competenze progettuali dei
collegi docenti che potevano, sino ad oggi, contare sull’utilizzo del personale per
realizzare nella scuola le opportunità sopra richiamate.
2.
Armonizzazione dei Piani di studio e delle Indicazioni per il
curricolo
La prospettata essenzializzazione-armonizzazione dei due
documenti culturali da consegnare alle istituzioni scolastiche autonome
affinchè, attraverso il POF definiscano ed organizzino le loro scelte, induce il
CNPI ad evidenziare alcune problematicità:
·
il Regolamento
interviene immediatamente, ristrutturandoli, sui modelli organizzativi senza
conoscere i contenuti che dovrebbero derivare dall’armonizzazione dei Piani di
studio e delle Indicazioni per il curricolo che seguono impostazioni pedagogiche
diverse;
·
la fase triennale
di “prima attuazione”, affidata alle scuole a partire dall’anno scolastico
2009-2010, senza una verifica della sperimentazione precedente, relativa alle
Indicazioni per il curricolo, interferisce con le scelte già operate dalle
scuole e con gli esiti delle stesse.
Il CNPI si riserva di esprimere le proprie valutazioni
attraverso il “prescritto parere” sull’Atto di indirizzo che sarà predisposto;
sulle azioni di monitoraggio che verranno affidate all’ANSAS e all’INVALSI,
nonché sul documento di revisione delle Indicazioni da redigere alla fine del
triennio previsto in “prima attuazione”.
3.
Applicazione degli assetti ordinamentali
I cambiamenti strutturali prospettati sono notevoli e coinvolgono, nella
scuola primaria e secondaria di primo grado, anche le classi successive alla
prima, superando quanto disposto dalla legge.
Non tenendo conto:
·
delle scelte
organizzative e didattiche della scuola,
·
delle scelte già
operate dalle famiglie,
·
della prassi
consolidata di una graduale implementazione di modifiche
ordinamentali,
si
realizza una completa destrutturazione dell’organizzazione scolastica in
atto.
In coerenza con il lavoro dei Comitati orizzontali,
oltre alle considerazioni espresse in premessa, si riportano di seguito le
osservazioni e i rilievi emersi in quelle sedi.
Comitato
Orizzontale Scuola Materna
Al
comma 1 dell’art.2 si delinea l’età di accesso alla scuola dell’infanzia . Il
COSMAT ritiene opportuno anche un esplicito richiamo alle finalità di questa
scuola, ribadendo il concetto che essa è e deve essere prima scuola, il luogo
dove il bambino sviluppa la capacità di conoscere ed essere riconosciuto dagli
altri per ciò che è e che può divenire. E’ opportuno inoltre evidenziare come
l’ambiente educativo debba essere organizzato in modo che i bambini possano
sviluppare non soltanto competenze più o meno scandite in traguardi, bensì e
soprattutto possano sviluppare una propria e indifferenziata capacità di
conoscere, entrando in relazione piena e ricca con gli altri e
il mondo. Scuola dell’infanzia, dunque, come luogo per crescere insieme,
ricordare, conoscere il mondo, sognare, essere felici; scuola che aiuta a
consolidare la propria identità, un corpo proprio, un intelligere, un sentire,
un immaginare propri.
Al
comma 2 il COSMAT contesta la
riproposizione dell’anticipo anche
se riconosce un fattore di vincolo nella normativa primaria. Tale contestazione
nasce in primo luogo dalla
considerazione che non rispetta il diritto dei bambini ad avere assicurati
ambienti educativi “pensati” per la loro età; poi per ragioni di ordine
pedagogico in quanto l’anticipo rischia di incidere negativamente sull’identità
culturale e pedagogica della scuola dell’infanzia italiana,
consolidatamente ritenuta valida ai
vertici mondiali. Al COSMAT, inoltre, non risultano esperienze pregresse e
positive relative all’anticipo, piuttosto si segnala che la gestione
dell’istituto dell’anticipo è stata lasciata alla esclusiva richiesta delle
famiglie provocando così ricadute negative sulla qualità dell’offerta
formativa.
Il
COSMAT –anche alla luce degli obiettivi assegnati a Lisbona agli Stati membri
della UE in termini di incremento di servizi educativi, soprattutto nella fascia
0-3, sottolinea l’importanza dell’incremento delle “sezioni primavera” (come
previsto al comma 3) che possono rappresentare -laddove non esiste l’asilo-nido-
una risposta adeguata ai bisogni educativi dei bambini di età inferiore ai tre
anni e consentire al Paese di recuperare il terreno perduto sul fronte dei
servizi all’infanzia. Per il funzionamento di tali sezioni è indispensabile però
richiamare esplicitamente gli specifici criteri di funzionamento già declinati
nella Direttiva Direttoriale n° 37 del 10 aprile 2008 emanata da codesto
ministero.
Affinché a questa esperienza innovativa –“sezioni
primavera”- che vede interagire più soggetti: Stato, Regioni, Enti Locali,
istituzioni scolastiche statali e non, siano assicurati tutti i supporti
necessari in termini di progettualità dell’innovazione, occorre prevedere che
l’esperienza -sia sul livello amministrativo e di governance sia sul livello della qualità educativa
erogati- venga supportata da azioni sistematiche di monitoraggio coordinate dal
livello centrale .
Al
comma 4 il Regolamento in esame
prevede che l’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avvenga in
collaborazione con gli Enti territoriali, assicurando la coordinata
partecipazione delle Scuole statali e delle scuole paritarie al sistema
scolastico nel suo complesso. Il COSMAT ritiene che la promozione di tavoli
territoriali interistituzionali con la presenza della Scuola statale e non,
degli enti locali e delle parti sociali, quali luoghi adatti per il governo
della programmazione locale riferita ai servizi educativi e alla Scuola
dell’infanzia sia assolutamente opportuna per far in modo che tra domanda
dell’utenza e offerta del territorio vi sia chiara sintonia. Una adeguata
programmazione non potrà però prescindere da una puntuale ricognizione
dell’esistente, e al pari dovrà
poter usufruire di risorse certe per una adeguata risposta al fabbisogno ancora
alto dell’utenza. A tal proposito occorre sia esplicitato senza equivoci che
l’obiettivo della generalizzazione della scuola dell’infanzia resti una priorità inderogabile di
primaria responsabilità dello Stato.
Per
quanto riguarda l’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia il COSMAT
accoglie positivamente che l’orario di funzionamento resti disciplinato
dall’art.104 del D.L. 297/94 e dall’art.3 comma1 del D.L.59/04 e si mantenga
così la contitolarità dei docenti almeno nel modello a 40 ore settimanali. Tale
modulo di funzionamento consente azioni contemporanee di più docenti
strategicamente utili, specie nei contesti odierni che vedono una densa e
generalizzata complessità nella vita delle sezioni. Questa modalità rende
possibile una adeguata offerta educativa e l’attuazione di un modello
organizzativo rispondente ai differenziati, diversi e specifici bisogni
educativi dei bambini in questa fascia di età.
Studi recenti, anche a livello europeo, hanno dimostrato
che, per rendere possibile a tutti i bambini la concreta possibilità di
usufruire di qualità educativa come pari opportunità, senza dover sottostare ai
limiti derivanti dai contesti socio-culturali di provenienza, è indispensabile
che vengano definiti criteri di funzionamento e, attraverso l’investimento
sistematico di adeguate risorse, essi diventino esigibili su tutto il territorio
nazionale. Nel nostro paese la definizione di questi criteri ha spesso un
percorso tormentato e non chiaramente definito. Tuttavia, per assicurare la
qualità educativa nella scuola dell’infanzia è imprescindibile il riferimento a
:- un numero di bambini per sezione che non superi le 25 unità; - una
contemporaneità dei docenti assicurata in ogni modello di funzionamento; -
spazi adeguati alle necessità di movimento in sicurezza dei bambini da tre a sei
anni; - un ambiente scolastico reso funzionale all’apprendimento; - il sostegno
alla formazione in servizio.
Il
progetto educativo proposto dalla scuola deve poter tenere conto di questi
indicatori e deve altresì poter usufruire delle indispensabili risorse per la
sua concretizzazione. L’organizzazione del tempo scuola -fondata sul modello
a 40 ore settimanali- risulta già
il più apprezzato dalle famiglie, ma anche il più funzionale ad assicurare che il tempo-scuola possa
divenire “giornata educativa”. Per queste ragioni il COSMAT ritiene che tale
modello di funzionamento dovrebbe essere proposto come “modello privilegiato”
perché a più alto rendimento pedagogico-didattico.
Le
istanze dei genitori devono essere tenute in considerazione, ma compete alla
scuola elaborare una proposta complessiva che tenga conto insieme delle risorse
messe a disposizione dallo Stato e dal territorio.
L’affermazione
contenuta nel Regolamento : “Le istituzioni scolastiche organizzano le
attività educative per la scuola
dell’infanzia con l’inserimento dei bambini in sezioni distinte a seconda dei
modelli orario scelti dalle famiglie” pare eccessiva e troppo condizionante il
piano e il modello organizzativo della Scuola.
L’organizzazione scolastica e il progetto educativo
devono restare prerogativa imprescindibile del collegio dei docenti nella sua
capacità di tener conto della realtà, delle intenzioni e del contesto in cui
opera. In tal modo si valorizza la professionalità e la responsabilità docente,
si attua l’autonomia didattica e si risponde alle esigenze del territorio.
Per
quanto concerne il comma 6, la previsione -specie nelle località più isolate-
dell’inserimento di bambini dai due ai tre anni nella sezione di scuola
dell’infanzia, laddove vi è limitata presenza di bambini di tre-sei anni, vede
il COSMAT disponibile purché ciò avvenga in stretto raccordo con le Autonomie
Locali e in spazi progettualmente pensati e configuranti un servizio educativo
dedicato. Sarà importante che il numero massimo dei bambini di due –tre anni
inseriti in queste realtà, non superi le tre unità e si preveda
inequivocabilmente che il numero complessivo di bambini richiesto in queste
situazioni, per mantenere o istituire la sezione, possa essere non superiore a
12 unità e comunque contenuto entro il massimo delle 20 unità.
Tali spazi,
comunque presidiati dalla scuola dell’infanzia, richiedono naturalmente, oltre a
una adeguata progettazione, un supporto di educatori e di personale in raccordo
con le autonomie locali, in modo da assicurare una elevata qualità educativa
anche in questo tipo di scuole che insistono nelle località a maggior
disagio.
Comitato
Orizzontale Scuola Elementare
Affrontare nel merito il contenuto degli articoli del
Regolamento che si riferiscono alla Scuola primaria presuppone assumere i
parametri che hanno sino ad oggi caratterizzato l’organizzazione del lavoro e
dell’offerta didattica nella scuola primaria:
•
l’autonomia didattica ed organizzativa che ha permesso alle scuole
autonome di proporsi nel territorio e alle famiglie sia in termini di offerta di
tempi scuola che di flessibilità di una proposta sempre più attenta alle
situazioni degli alunni (disabilità, disagio, disturbi dell’apprendimento,
interculturalità, eccellenze);
• la
collegialità del gruppo dei docenti, risorsa di professionalità e di relazioni
interpersonali per un’azione formativa centrata sull’alunno, sull’attività
laboratoriale, sulla programmazione e valutazione
collegiale;
• la
contemporaneità quale strumento programmato a sostegno di un’attività didattica
caratterizzata dalla possibilità di personalizzazione e/o individualizzazione
dei percorsi.
È
alla luce di tali elementi che si possono valutare le ricadute sulla scuola
reale chiamata ad affrontare una destrutturazione dei modelli organizzativi e
didattici in atto.
L’esame di una proposta di “tempi scuola”, per di più
articolata in quattro opzioni, presuppone la conoscenza dei contenuti che però
dovrebbero derivare dall’applicazione, per un triennio, delle Indicazioni
nazionali allegate al decreto legislativo 59/2004, come aggiornate dalle
Indicazioni per il curricolo allegate al decreto ministeriale
31-7-2007.
Tale situazione espone le scuole al rischio di
difformità interpretative e di una divaricazione dell’offerta formativa sul
territorio.
L’operazione prevista, affidata ad un atto di indirizzo
che individuerà i criteri dell’armonizzazione di assetti pedagogici, didattici
ed organizzativi, sembra non considerare le profonde differenze tra i due testi.
Il
COSE si riserva di esprimere il proprio parere su tale provvedimento.
Si
fa comunque presente che il comma 10 dell’art. 4 del citato Regolamento, già
prevede l’emanazione di un decreto ministeriale, di natura non regolamentare,
che individuerà titoli prioritari per “l’insegnamento della musica e pratica
musicale” nella scuola primaria (introduzione di una nuova disciplina) che
devono essere posseduti dai docenti operanti nell’ambito dell’istituto o di reti
di scuole, intervenendo in tal modo anche nell’organizzazione del servizio.
Riguardo l’art. 4 dello schema di Regolamento si osserva
quanto segue:
1. Con i
dispositivi previsti si “supera il precedente assetto del modulo e delle
compresenze”. Il Regolamento sostituisce, anche nella fase transitoria nelle
classi successive alla prima, il gruppo docente nonostante le leggi deleganti
non prevedano una tale soluzione destrutturando i modelli didattici in atto. Il
comma 6 dell’articolo tace, invece, sui criteri per la determinazione degli
organici per “soddisfare l’orario delle attività didattiche” per le classi che non funzioneranno
secondo il modello del “maestro unico”.
2. Con la
sostituzione del precedente assetto di fatto si interferisce con l’autonomia
delle istituzioni scolastiche. Infatti il modello della classe affidata ad un
insegnante e funzionante per 24 ore settimanali, che l’art. 4 della Legge
30-10-2008 n. 169 prevedeva come una delle modalità organizzative solo per le
classi prime, offerte alla scelta delle famiglie, diventa, da subito, “il
modello” della scuola pubblica. In tal modo si rendono residuali gli altri
modelli, con eccezione per il tempo pieno. Le opzioni a 27 o 30 ore settimanali
risulteranno fortemente condizionate dall’effettiva disponibilità di organico
nonostante l’attuale domanda di
tempo scuola si attesti per il
93,4% delle classi cosiddette “a modulo” con un orario pari o superiore
alle 30 ore settimanali.
3.
L’affermazione secondo cui le classi successive alla prima “continueranno
a funzionare … secondo i modelli orari in atto” ma “senza compresenze” compromette sostanzialmente, cambiando
le regole e abbandonando una consolidata prassi di graduale applicazione delle
modifiche ordinamentali, la possibilità degli alunni interessati di completare il loro
percorso di studi sulla base delle scelte operate in avvio dello stesso,
intaccando il principio della continuità.
4. La
soppresssione delle ore di compresenza/contemporaneità è un peggioramento
drastico dell’offerta, della flessibilità organizzativa e induce a ricercare
risorse compensative esterne all’istituzione scolastica non sempre garantite e
che producono ulteriori differenziazioni dell’offerta
formativa.
5.
L’organizzazione del tempo pieno come prospettata al comma 7
dell’articolo
Il
Regolamento dovrebbe prevedere, per tutte le classi funzionanti e nella logica
della gradualità, criteri per la determinazione della dotazione organica che
tengano conto dell’articolazione oraria del tempo scuola, proposta alle famiglie
nel POF, anche in base alla
disponibilità di servizi (trasporti, mensa), delle necessità derivanti dal tempo
mensa e dall’organizzazione di classi a tempo pieno.
Alla autonomia organizzativa delle scuole, nel rispetto
delle norme contrattuali, la possibilità di configurare le modalità di impiego
dei docenti che, come recita il DPR 275/1999, richiamato nello schema di
Regolamento, possono essere diversificate anche in base alle diverse scelte
metodologico-didattiche della scuola.
Appare, a dir poco, infelice la formulazione per cui si
renderebbe necessaria una formazione professionale “finalizzata all’adattamento
al nuovo modello organizzativo” (art. 4, c. 11).
La
formazione in servizio dei docenti, infatti, ha da sempre valorizzato
l’autonomia professionale, l’esperienza didattica e non può essere ricondotta a
mere logiche adattive.
Si
ritiene, infine, necessario che l’articolo 7, relativamente alle abrogazioni,
contenga indicazioni precise e circoscritte al fine di evitare espressioni
troppo generiche ed estensive, foriere di possibile confusione e contenzioso.
Comitato
Orizzontale per la Scuola media
La
scuola secondaria di primo grado, impegnata fin dalla legge istitutiva ad
assicurare la “formazione dell’uomo e del cittadino” contrastando la dispersione
e l’insuccesso scolastico, a compimento degli “almeno 8 anni” di istruzione previsti
dalla Costituzione italiana, rappresenta, a parere del COSME, una scelta ordinamentale inedita nel
panorama europeo che va mantenuta nelle sue finalità per garantire a tutti i preadolescenti
gli apprendimenti e le competenze necessarie per l’esercizio dei diritti di
cittadinanza.
Una
storia e un’esperienza che avrebbe dovuto essere attentamente monitorata prima
di procedere a una nuova revisione degli ordinamenti, in presenza di
Raccomandazioni importanti del Consiglio e della Commissione europei, al fine di garantire competenze
culturali di cittadinanza più estese.
Il
COSME, dopo le legittime preoccupazioni in merito alle scelte culturali, che
avevano comportato oggettive difficoltà nel passaggio dai Programmi del ’79 ai
Piani di studio personalizzati, aveva ritenuto importante la fase di
innovazione, aperta da un più
esteso obbligo di istruzione (decennale).
Una scelta nel segno della continuità educativa con la scuola primaria e
con il biennio della scuola superiore attraversato da un importante processo di
cambiamento.
In questa
fase, con riferimento alle previsioni dell’art. 5 dello schema di Regolamento,
tornano in evidenza legittime preoccupazioni; il COSME osserva che si è di fronte a un
impoverimento culturale complessivo dell’offerta formativa, stanti
l’impostazione rigida dell’orario di insegnamento, la riduzione del tempo scuola
e conseguentemente dei docenti impiegati nelle classi a tempo normale e a tempo
prolungato.
Non
è accettabile un orario settimanale rigido ridisegnato secondo la logica dei
“tagli di organici” senza tener conto di quanto è nella competenza delle
istituzioni scolastiche autonome e di quanto andrebbe garantito nel percorso di
studi previsto da un obbligo di istruzione ormai
decennale.
Nello specifico si fa notare che la previsione
dell’insegnamento di “inglese potenziato” da realizzare con la soppressione
dell’insegnamento della seconda lingua comunitaria impoverisce la qualità della
formazione complessiva degli allievi di questo segmento scolastico ed è in
contrasto con le linee generali di politica scolastica a livello comunitario e
con le impostazioni culturali in materia di insegnamento – apprendimento di più
lingue comunitarie.
Anche sul piano giuridico non pare legittima la
soppressione di fatto di una parte “obbligatoria” del
curricolo.
Sia
la possibilità di incrementare l’insegnamento della lingua inglese che della
lingua italiana per gli alunni stranieri, che non trovano il COSME contrario in
linea di principio, non possono che trovare applicazione se non in una
previsione di attività aggiuntive, con specifica dotazione di risorse
professionali, che non portino a una riduzione dell’orario settimanale
curricolare obbligatorio per ciascun alunno.
Riguardo al tempo scuola assicurato in via ordinaria
(tempo normale) il COSME ricorda che esso garantiva 30 ore settimanali (con 11
ore di lettere e 3 ore di educazione tecnica) a cui si aggiungevano due ore per
una seconda lingua comunitaria,
fino a 33 ore con ora opzionale.
Di
questo assetto non vi è traccia nello schema di Regolamento, anzi si ipotizza un
orario di 29 ore più 1 di approfondimento in materie letterarie, prevedendo
anche la possibilità dell’inglese potenziato. Il COSME a riguardo ritiene che le
ore di materie letterarie (9 +1) debbano essere ricondotte a
10.
Riguardo al tempo prolungato se ne intravede il
superamento, essendo presenti molti vincoli che ne impedirebbero di fatto
l’estensione, la sopravvivenza, di fatto la stessa istituzione.
Dire, infatti, che si autorizzeranno classi a Tempo
Prolungato “nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia”,
indipendentemente, quindi, dalle richieste delle famiglie, “tenendo conto di
esigenze formative globalmente accertate”, in presenza “di servizi e strutture
idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie
pomeridiane”, solo se si potrà “garantire il funzionamento di un corso intero a
Tempo Prolungato” condiziona pesantemente la sopravvivenza di questo importante
modello culturale e organizzativo a disposizione dei ragazzi e delle loro
famiglie. Senza compresenze e contemporaneità si prospetta un’offerta formativa
riduzionista con una evidente unica finalità di risparmio della spesa, resa più
grave dall’indebolimento dell’intero asse culturale che fa riferimento a arte e
immagine, musica, tecnologia, con evidente danno per la dimensione
“operativa”laboratoriale.
Lo
schema di Regolamento, inoltre, nel preannunciare un decreto cui è demandato il
compito di definire le classi di concorso e di abilitazione, prospetta una idea
di flessibilità, che in materia di utilizzo del personale lascia intravedere un
ulteriore problema.
A
parere del COSME, l’orario settimanale proposto in 29 ore settimanale + 33 ore
annuali da destinare ad attività di approfondimento di materie letterarie non
trova giustificazione, stante anche le spesso richiamate esigenze di garantire
apprendimenti linguistici e nell’area storico – geografica significativi, un
tempo scuola già ridotto per effetto di quanto disposto in questo ambito con il
decreto legislativo 59/04.
L’orario settimanale degli studenti va, a parere del
COSME, ricondotto nel così detto
“tempo normale” almeno alle 30 ore
settimanali di curricolo obbligatorio prevedendo la possibilità di continuare a
garantire, oltre le 30 ore, la
seconda lingua comunitaria. Alle scuole autonome, alla comunità tecnico
professionale spetta la responsabilità di adottare le eventuali articolazioni
necessarie, anche in rapporto al
contesto.
Oltre che per il generico riferimento a 33 ore annuali
di approfondimento si rinnovano i dubbi già espressi nel parere sul DM che
avrebbe dovuto avviare la sperimentazione con riferimento all’articolo 1 della
legge 169/08, per altro ad oggi non ancora emanato: l’eventualità che si debbano
prevedere nel curricolo obbligatorio un certo numero di ore per il nuovo insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” evidenzia una ulteriore riduzione di orario e
proprio nell’area storico – geografica ritenuta unanimemente un’area culturale
di particolare rilevanza per l’educazione alla
cittadinanza.
La
fase transitoria, già prevista dall’art. 14 c.3 del D.Lgs. 19/02/2004 n. 59,
trova in questa fase, se si dovesse procedere senza tener conto delle evidenti
difficoltà connesse a una applicazione tout court delle norme previste, nuova linfa (si parla infatti di “prima
attuazione” per il prossimo triennio) “al fine di assicurare il passaggio
graduale al nuovo ordinamento …. e fino alla messa a regime della scuola
secondaria di I grado, l’assetto
organico …. viene confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14/05/1982, n.
D’altra parte lo stesso schema di Regolamento, all’art.
4, c. 3, afferma che le nuove articolazioni dell’orario scolastico e, quindi, il
nuovo ordinamento “riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria
e, per l’a.s. 2009/10, solo le classi prime …”., previsione prevista anche negli
schemi di Regolamento per la scuola superiore.
Va
quindi, in coerenza con quanto affermato in premessa, esplicitato che il
cambiamento dell’attuale assetto ordinamentale della scuola secondaria di I
grado vada applicato con gradualità a partire dalle sole classi
prime.
Si
osserva, inoltre, che
Per
quanto riguarda le problematiche specifiche del “tempo prolungato” e del tempo
pieno nella scuola secondaria di primo grado, il COSME ritiene fortemente lesivo per il diritto
allo studio condizionarne il funzionamento a requisiti per la sua attivazione
(durata, servizi e condizioni strutturali/logistiche, rientri pomeridiani),
tutti evidentemente suscettibili di variazione, anche in rapporto alle caratteristiche del
territorio in cui sono allocate le scuole.
Il
monte ore previsto, come si evince dalla tabella tracciata nell’art. 5 comma 9,
va definito in 38 ore medie settimanali, elevabili a 40 comprensive del tempo
dedicato alla mensa. L’opportunità formativa della mensa andrebbe garantita
anche dove esista una richiesta di tempo normale e di classi di strumento
musicale.
Al
fine di rendere realmente attuabile il tempo prolungato è necessario che vi sia
un’effettiva disponibilità di risorse umane per il tempo eventualmente dedicato
alla mensa. Ciò può scaturire o da un incremento di organico o con il
mantenimento di posti-orario (cattedre) inferiori a 18 ore settimanali,
garantendo tutte le opportunità formative che una scuola autonoma mette a
disposizione dei propri studenti.
Va,
inoltre, mantenuta la salvaguardia dello stesso numero di autorizzazioni
all’attivazione delle classi a tempo prolungato registrato, a livello nazionale,
nell’anno scolastico precedente, così come, peraltro, previsto per il tempo
pieno della scuola primaria.
CONCLUSIONI
Il
CNPI critica fortemente la scelta di fondo sottesa al Regolamento in quanto non
coerente con le prerogative delle istituzioni scolastiche autonome, lese sui
principi che regolano l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, di
sperimentazione e sviluppo secondo quanto disposto dal DPR
275/99.
Il
CNPI rileva come il Regolamento, nel prospettare un’ampia offerta di tempi
scuola, possa alimentare nelle famiglie aspettative che, in assenza di congrue e
correlate risorse, potranno difficilmente essere soddisfatte mettendo la scuola
nella difficile situazione di dover riorientare le scelte e riorganizzare
l’offerta.
Il
CNPI ritiene, infine, che le criticità evidenziate compongono un quadro
formativo che
·
compromette
l’efficacia dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo
di istruzione,
·
lede la dignità
dell’istituzione scolastica pubblica,
·
non garantisce pari
opportunità di offerta e di scelta sull’intero territorio nazionale.
IL SEGRETARIO
IL VICE PRESIDENTE
Maria
Rosario Cocca
Mario
Guglietti